Domenica 6 NOVEMBRE 2011 INAUGURAZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI SAN ROCCO

Domenica 6 Novembre sarà inaugurato a Collelongo il Centro Residenziale per anziani "San Rocco".

L'apertura, a cui parteciperanno il sindaco di Collelongo Angelo Salucci, il presidente della Provincia Del Corvo, l'assessore regionale Gianfranco Giuliante ed i senatori Luigi Lusi e Filippo Piccone, sarà preceduta dalla celebrazione di Don Roberto Cristofaro, parroco di Collelongo.


 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL  30 settembre  2011     ORE 18:30

SESSIONE Straordinaria

 

CONVOCAZIONE        Prima              SEDUTA Pubblica

 

 

BANDO DI GARA

approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 143/244 del05/07/2011, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 04/08/2011

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO POLIVALENTE TURISTICO, CULTURALE E RICETTIVO “OSTELLO DELLA GIOVENTU’”

( successivamente chiamato Ostello )

2° Esperimento di gara (C.I.G. 29359663C9)

Procedura assoggettata all’art. 30 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163

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Le deleghe 
E' il procedimento, per il quale si incarica una terza persona ad agire in nostra vece, in alcune condizioni la firma del delegante può essere autenticata anche dall'addetto allo sportello dell'ufficio anagrafe incaricato dal Sindaco. 
 
 
Le autentiche  
D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445  - Articolo 18 (L-R)
Copie autentiche.

 
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
 
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)
 
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R).
 
Articolo 19 (R) - Modalità alternative all'autenticazione di copie.
 
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Modullistica disponibile

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Delega riscossione ratei (pdf) 61.15 KB
Delega riscossione ratei per più persone (pdf) 67.79 KB
Delega riscossione ratei per chi non può firmare (pdf) 61.5 KB